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Privacy in corsia, ecco le domande più frequenti
06/06/2011 - Il Garante ha redatto una guida con le risposte alle domande più frequenti poste da pazienti e personale sanitario.
Il Garante della privacy ha redatto una guida con le risposte alle domande più frequenti poste da pazienti e personale sanitario all'attenzione dell'Autorità. Lo scopo è agevolare le attività degli operatori del settore e di contribuire a migliorare le condizioni di vita di chi si reca in farmacia, negli studi medici, in ospedale.
Si ribadisce la necessità che il paziente sia sempre informato: gli organismi sanitari, per esempio, così come i professionisti della salute (infermieri, in primis) sono obbligati a chiedere il consenso al paziente prima di acquisirne ed utilizzarne le informazioni sulla salute.
L'informativa da dare all'interessato (che può essere data anche oralmente, ma è preferibile scritta) deve indicare: chi raccoglie i suoi dati; quali sono gli scopi e le modalità del trattamento; l'ambito di circolazione e se il paziente è obbligato o no a fornirli, senza dimenticare le indicazioni sulle modalità con cui la persona interessata può esercitare i diritti riconosciuti dalla legge.
Le informazioni sulla salute possono essere fornite solo a chi indicate dal paziente (anche se in ospedale, se egli è cosciente e capace); così come le cartelle cliniche ed i referti diagnostici possono essere consegnate a terzi, purché muniti di delega scritta degli interessati. Solo nel caso di morte, si può accedere ai dati personali del defunto se c'è un interesse proprio o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Il personale sanitario, pur in condizioni di promiscuità dei locali, deve evitare che le informazioni sulla salute possano essere conosciute da soggetti non autorizzati: a questo scopo, il Garante ha prescritto specifici accorgimenti per garantire la riservatezza dei pazienti.
Rispetto all'uso di internet e di telecamere in ospedali e luoghi di cura, viene ribadito che essi devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità e per la tutela della salute dei pazienti.
La visione delle immagini, tuttavia, è a stretto appannaggio del personale (medici e infermieri) e dei parenti: ogni diffusione pubblica è vietato.
Così come è vietata la diffusione dell'elenco dei degenti di un ospedale sul web o il caricamento di foto e informazioni sui pazienti sui social network.
La visione delle immagini, tuttavia, è a stretto appannaggio del personale (medici e infermieri) e dei parenti: ogni diffusione pubblica è vietato.
Così come è vietata la diffusione dell'elenco dei degenti di un ospedale sul web o il caricamento di foto e informazioni sui pazienti sui social network.
La guida tratta pure della salute dei dipendenti. Nei certificati medici che attestano l'idoneità al servizio va riportato il solo giudizio medico legale senza diagnosi.
Il datore di lavoro si preoccuperà di tutelare le informazioni con la massima diligenza.
Il datore di lavoro si preoccuperà di tutelare le informazioni con la massima diligenza.
Rispetto alla sanità elettronica, ilpaziente, pur usufruendo delle prestazione del Ssn, non è obbligato ad adottare il fascicolo sanitario elettronico (Fse). Se vi aderisce, al suo Fse possono accedere, oltre lui, solo il personale sanitario strettamente autorizzato e nessun altro.
Il referto medico, oltre a quello cartaceo, può essere inviato via e mail al paziente e reso consultabile on line dal pc di casa, dove sarà accessibile per 45 giorni.
Per saperne di più: www.garanteprivacy.it
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